Nel territorio del Comune di Cividale del Friuli all’interno delle aree del centro storico e lungo le strade interessate al transito della gara ciclistica ed aree contermini comprese tra Via Valli del Natisone; Via Sanguarzo; Viale Libertà ;via Gaetano Perusini; Via M. Liva Valentino; Via S. Pellico; Piazza Giulio Cesare; Largo Boiani; Corso Paolino D’Aquileia; Ponte del Diavolo Via Borgo di Ponte; via Europa; Piazzale al Cristo; via Fornalis; via Astolfo via Carraria; via Castelmonte, l’ordinanza sindacale n. 18 in data 24 maggio 2022 prevede di istituire i divieti e obblighi di seguito elencati:
1. divieto di somministrazione, e vendita su aree pubbliche o aperte all’uso pubblico di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo (bicchieri, bottiglie, lattine e simili), prevedendosi in sostituzione la somministrazione, vendita e consumo in contenitori di carta o plastica dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Il divieto non opera per la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande che avviene esclusivamente all’interno dei locali (al chiuso) in cui si svolge l’attività di pubblico esercizio o comunque autorizzata alla somministrazione di bevande.
2. dalle ore 10:00 alle ore 19:00, divieto assoluto di asporto dai locali delle attività di pubblico esercizio o comunque autorizzate alla somministrazione di bevande, di contenitori di vetro e/o metallo per bevande (bicchieri, bottiglie, lattine e simili).
L’esercente o il titolare dell’attività ha l’obbligo di effettuare un’attenta e scrupolosa sorveglianza alle uscite del proprio locale al fine di impedire ai clienti ed avventori di portare all’esterno del locale stesso – su aree pubbliche o aperte all’uso pubblico – i
contenitori delle bevande in vetro e/o metallo, ferma restando la congiunta responsabilità del cliente – avventore.
3. a tal proposito gli esercenti ed i titolari delle attività comunque autorizzate alla somministrazione di bevande sono tenuti ad esporre, all’interno dei propri locali, in modo visibile idonei avvisi per gli avventori che riportano i divieti di cui sopra.
4. il divieto a chiunque di abbandono sul suolo, su strutture o su attrezzature di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro e/o metallo.
5. divieto di transito, fermata e stazionamento ai pedoni su tutto il Ponte del Diavolo nei seguenti orari:
dalle ore 15:30 alle ore 17.30 e comunque fino al passaggio di tutti i mezzi al seguito della manifestazione.
L’ordinanza prevede altresì dalle ore 13.00 del 25 maggio 2022 alle ore 20.00 del giorno 27 maggio 2022 e comunque fino al passaggio di tutti i mezzi al seguito della manifestazione sportiva:
6. il divieto di somministrazione e vendita in modalità temporanea, itinerante di cibi e bevande su area pubblica (quale quella attuata a mezzo chioschi, veicoli attrezzati ecc. …) lungo tutto il percorso della gara ed aree contermini ad eccezione dei soggetti in regola con le norme sulla somministrazione di alimenti e bevande e specificatamente autorizzati dall’Organizzazione della competizione ciclistica.
Lungo tutto il percorso della gara ciclistica e nelle aree contermini sia urbane che extraurbane:
7. il divieto di installazione e stazionamento di tende, camper e caravan, chioschi e strutture similari, ed il contestuale divieto di bivacco e campeggio (ad esclusione delle strutture a
servizio e supporto dell’organizzazione della gara ciclistica);
8. il divieto di stazionamento ed installazione di banchi, bancarelle, espositori e strutture similari, anche ad utilizzo di attività di esitazione di beni/vendita prodotti, ad esclusione
delle strutture posizionate ed autorizzate dall’organizzazione della gara ciclistica
Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile nell’Albo Pretorio del sito del Comune https://www.cividale.net/it/albo-pretorio-13881
Ulteriori info: Polizia Locale 0432/733798 – int. 2