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La giustizia non può essere un altro costo dell’infortunio sul lavoro

DiYuleisy Cruz Lezcano

Ott 8, 2026

Finalmente il Parlamento discute una proposta di legge che si considera necessaria da oltre dieci anni, quella di garantire il patrocinio a spese dello Stato alle vittime degli infortuni sul lavoro più gravi e, in caso di morte, ai loro familiari. È una battaglia che nasce da una constatazione semplice: quando una persona viene gravemente ferita lavorando, o quando una famiglia perde un figlio, un padre, una madre, il costo della giustizia non può diventare un ulteriore peso sulle spalle di chi è già stato colpito.

La proposta di legge C. 2904, presentata alla Camera il 27 aprile 2026 e ora all’esame della Commissione Giustizia, modifica l’articolo 76 del Testo unico sulle spese di giustizia e prevede il patrocinio a spese dello Stato, senza limiti di reddito, per la persona resa totalmente inabile a causa di un reato commesso violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in caso di morte, per i soggetti indicati dall’articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale. La proposta prevede una copertura di 10 milioni di euro l’anno.  È un passo importante. Ma proprio perché è importante va scritto bene. E questo testo deve essere profondamente emendato. Il primo problema è nelle parole. Infatti, la relazione della proposta parla di «inabilità permanente totale». L’articolato, invece, utilizza l’espressione «persona resa totalmente inabile». Non è una differenza meramente linguistica.

Nel diritto dell’infortunio sul lavoro, infatti, «totale» e «permanente» non sono sinonimi. Il Testo unico INAIL distingue chiaramente l’inabilità permanente assoluta da quella temporanea assoluta. La prima è quella che toglie completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro; la seconda è quella che impedisce totalmente e di fatto di lavorare per un determinato periodo.  La distinzione è stata ribadita anche dalla Corte costituzionale, che ha evidenziato la differenza tra l’invalidità temporanea e quella permanente, la quale presuppone la stabilizzazione dei postumi.  Dunque una persona può essere totalmente inabile senza essere permanentemente inabile.  L’espressione «totale inabilità» rischia quindi di non dire ciò che il legislatore vuole dire.

Se l’obiettivo è tutelare chi rimane permanentemente vittima di un gravissimo infortunio, bisogna scriverlo chiaramente: inabilità permanente, non semplicemente «totale inabilità». Ma c’è un problema ancora più importante.

La relazione della proposta stima in circa 1.300-2.000 i casi annui di inabilità permanente totale e utilizza questo dato per definire la platea e la sostenibilità finanziaria della misura. Comprensibile la preoccupazione per le risorse pubbliche,  ma se si costruisce una tutela sulla sola inabilità permanente totale, si lascia fuori una quantità enorme di lavoratori gravemente feriti.

Nel 2025 l’INAIL ha registrato circa 600 mila denunce di infortunio complessive, delle quali 519 mila relative a lavoratori. Naturalmente non sono 600 mila casi di lesioni gravi o gravissime e non sarebbe corretto trasformare quel numero in una stima dei potenziali beneficiari. Ma il dato mostra la dimensione del fenomeno, in cui la stragrande maggioranza degli infortuni non provoca la morte né una totale e permanente perdita della capacità lavorativa. Esiste però una fascia di lavoratori che subisce lesioni gravissime, invalidità importanti, amputazioni, traumi neurologici, ustioni, danni permanenti e conseguenze che cambiano per sempre la vita senza necessariamente determinare una «totale inabilità». Ed è proprio qui che la legge rischia di sbagliare bersaglio. Se vogliamo garantire l’accesso alla giustizia alle vittime degli infortuni più gravi, il criterio dovrebbe essere giuridico e non soltanto previdenziale-assicurativo. Non dovrebbe essere necessario trasformare la vittima di un reato in un caso INAIL prima di poter ottenere un avvocato pagato dallo Stato.

La proposta, così formulata, rischia infatti di creare un passaggio paradossale: il lavoratore vittima di un reato dovrebbe dimostrare una determinata condizione di inabilità per accedere alla tutela. Ma nel procedimento penale l’oggetto è l’accertamento di un reato e delle responsabilità per le lesioni subite; non la concessione di una rendita INAIL.

Il codice penale parla di lesioni personali gravi e gravissime. La normativa INAIL parla invece, con finalità assicurative, di inabilità temporanea e permanente e di menomazioni rilevanti ai fini delle prestazioni. Confondere questi due piani significa aggiungere un ostacolo proprio alla persona che avrebbe bisogno di maggiore protezione. Per questo la soluzione più semplice sarebbe anche la più chiara, si dovrebbe collegare il diritto al patrocinio gratuito ai reati di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre naturalmente ai casi di morte, prevedendo la tutela per i familiari.

In questo modo non sarebbe il lavoratore a dover prima dimostrare di essere «totalmente inabile» per poter chiedere aiuto. Sarebbe il procedimento penale a individuare il presupposto della tutela attraverso la contestazione di un reato previsto dall’ordinamento.

Perché una persona appena uscita da un gravissimo incidente può essere ferita, sottoposta a interventi chirurgici, riabilitazione, terapie e perizie. Può non sapere ancora quale sarà la conseguenza permanente dell’infortunio. Pretendere da quella persona una certificazione definitiva di inabilità significa rischiare di rinviare la tutela proprio nel momento in cui ne ha più bisogno. E c’è un’altra questione: il linguaggio con cui comunichiamo questi provvedimenti.

Dire «totale inabilità» può sembrare immediatamente comprensibile, ma nel linguaggio giuridico e medico-legale non lo è affatto. Può essere interpretato come totale incapacità lavorativa, mentre l’obiettivo dichiarato della proposta è molto più preciso ed è quello di tutelare le vittime degli infortuni lavorativi più gravi nell’accesso alla giustizia.

l’ILO considera l’accesso effettivo ai rimedi giudiziari una componente essenziale della tutela dei diritti dei lavoratori e individua tra gli ostacoli anche i costi, la complessità delle procedure e le difficoltà nell’ottenere rappresentanza e assistenza.  Non basta, dunque, dire che una persona ha diritto alla giustizia. Bisogna metterla nelle condizioni concrete di poterla esercitare. Questo, poi, è un principio presente anche nella dimensione europea e internazionale della tutela delle vittime: l’accesso all’assistenza legale e a rimedi effettivi viene considerato parte della protezione concreta della vittima, non una concessione accessoria. E allora questa proposta di legge va approvata, ma va migliorata. Infatti, la paura dei costi non può trasformarsi in una norma che lascia fuori proprio chi ha subito lesioni devastanti ma non può ancora essere definito «permanentemente totalmente inabile».

Di Yuleisy Cruz Lezcano

Yuleisy Cruz Lezcano è poetessa, scrittrice, traduttrice e attivista per i diritti sociali, nata a Cuba e residente in provincia di Bologna. Autrice di diciotto libri, alcuni in edizione bilingue, la sua scrittura attraversa i temi del translinguismo, della migrazione, della memoria diasporica e dei diritti umani. Collabora con numerose testate giornalistiche e riviste culturali italiane, spagnole e latinoamericane, occupandosi di letteratura, cultura, traduzione e impegno civile. Finalista e vincitrice di importanti premi letterari nazionali e internazionali, affianca all’attività letteraria progetti educativi e iniziative contro la violenza e le disuguaglianze sociali.