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Conto alla rovescia per il falso green: dal 27 settembre i bollini autoprodotti rischiano multe milionarie

DiRedazione

Set 17, 2026

Il 27 settembre 2026 la Direttiva (UE) 2024/825 diventa pienamente applicabile. Da quella data, i marchi vegan e plant-based che, per il modo in cui vengono presentati, comunicano anche benefici ambientali o sociali potranno rientrare tra i marchi di sostenibilità ed essere soggetti ai nuovi requisiti. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso.

Roma, 16 settembre 2026 – Mancano pochi giorni. Il 27 settembre 2026 la Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026, è pienamente applicabile e segna un passaggio importante per la comunicazione vegan, distinguendo tra:

  • le aziende con un sistema di certificazione verificabile, fondato su disciplinare pubblico e verifica indipendente di terza parte;
  • le aziende che si affidano a bollini autoprodotti, simboli grafici interni o claim plant-based privi di un sistema strutturato, che possono esporsi a contestazioni quando tali elementi vengono utilizzati per comunicare anche benefici ambientali o sociali.

Per le aziende del settore, la differenza non sarà quindi affidata alla sola presenza di un simbolo, ma alla possibilità di dimostrare l’esistenza di un sistema verificabile.

Sanzioni fino a 10 milioni di euro

La Direttiva (UE) 2024/825 non vieta di comunicare l’identità vegan di un prodotto. Le FAQ della Commissione europea chiariscono che i marchi vegan e vegetarian devono essere valutati caso per caso, considerando il contesto nel quale vengono utilizzati e la percezione che possono generare nel consumatore medio.

Quando un marchio vegan viene presentato anche come espressione di un beneficio ambientale o sociale, può essere considerato un marchio di sostenibilità. In questo caso, se si tratta di un marchio privato, dovrà essere fondato su uno schema di certificazione conforme ai requisiti previsti dalla normativa.

I marchi di sostenibilità autoprodotti, privi di requisiti accessibili al pubblico, procedure di verifica e monitoraggio da parte di un soggetto terzo giuridicamente separato dal titolare dello schema, potranno quindi essere contestati ed eventualmente sanzionati. La normativa attribuisce invece rilievo alle certificazioni fondate su requisiti pubblici, controlli indipendenti e procedure definite in caso di non conformità, distinguendole dalle semplici autodichiarazioni.

I danni collaterali oltre le sanzioni salate

La sanzione amministrativa è la conseguenza più visibile di una contestazione per pratiche commerciali scorrette, ma non è la più costosa. Le ricadute concrete si distribuiscono su tre fronti che spesso le aziende non considerano quando valutano il proprio livello di rischio.

Un provvedimento che impone la cessazione di un claim va oltre le campagne di comunicazione, si estende ai prodotti già in distribuzione, ai materiali negli showroom, alle confezioni già consegnate ai retailer. Correggerli richiede o una ristampa dei packaging in tempi rapidi, con costi unitari significativamente più alti rispetto a una pianificazione ordinaria, oppure interventi correttivi fisici, come adesivi da apporre su ogni singola confezione, operazione che per grandi volumi diventa onerosa. Il ricondizionamento dei prodotti già a scaffale, infine, implica il ritiro dalla distribuzione, la correzione e la reimmissione, aumentando i costi logistici e i tempi di approvvigionamento.

Quando un produttore viene contestato per un claim su cui ha costruito il posizionamento di una referenza, le conseguenze si riflettono immediatamente sui rapporti con i distributori e i retailer che hanno inserito quel prodotto a catalogo. Un buyer che ha listato una referenza vegan sulla base di una comunicazione risultata poi non conforme si trova in una posizione scomoda con i propri consumatori. E può tradursi in un semplice e temporaneo de-listing, in richieste di indennizzo o in un “raffreddamento” del rapporto commerciale che compromette il fatturato per stagioni.

Per le aziende presenti sui mercati internazionali, affidarsi a un sistema riconoscibile oltre i confini nazionali diventa ancora più importante. In questo caso una Certificazione Internazionale come VEGANOK, presente in tutto il mondo, consente di offrire a distributori e buyer una base documentale comune, rafforzando la credibilità della dichiarazione vegan nei diversi mercati in cui il prodotto viene commercializzato.

I provvedimenti dell’AGCM sono pubblici, pubblicati sul sito dell’Autorità e indicizzati dai motori di ricerca. Nel segmento vegan e plant-based, dove il consumatore è mediamente più informato e selettivo rispetto ad altri comparti alimentari, la notizia di un procedimento per greenwashing raggiunge rapidamente le comunità vegana e agisce a livello reputazionale. La perdita di credibilità non è quantificabile in una sanzione, ma è spesso la conseguenza peggiore per un’azienda.

Il ruolo delle certificazioni

il modo migliore per tutelarsi con la direttiva in atto è quella di aderire ad una certificazione internazionale, che opera già attraverso un sistema strutturato di requisiti e controlli. La certificazione diventa così uno strumento concreto attraverso il quale le aziende possono rendere verificabile la propria dichiarazione vegan e distinguerla da una semplice autodichiarazione.

Entro il 27 settembre ad esempio la certificazione internazionale VEGANOK, tra le più famose in Italia, completerà il proprio allineamento formale alle nuove disposizioni europee, rendendo effettivi il disciplinare pubblico, le procedure di sospensione o revoca e il monitoraggio svolto da un soggetto giuridicamente separato dal titolare dello schema.

“La nuova normativa rende ancora più evidente un principio che sosteniamo da tempo: un marchio vegan non può essere soltanto un simbolo grafico applicato su una confezione, ma deve corrispondere a requisiti precisi, controlli documentati e responsabilità chiaramente individuabili. La Certificazione Internazionale VEGANOK nasce per offrire alle aziende, ai buyer e ai consumatori di tutto il mondo un riferimento riconoscibile e verificabile. L’allineamento alle nuove disposizioni europee rafforza ulteriormente un sistema già strutturato e consolida il ruolo della certificazione come strumento di trasparenza e tutela”, dichiara Sauro Martella, Founder di VEGANOK.

Il D.Lgs. 26/2023 ha fissato il massimale delle sanzioni amministrative per pratiche commerciali scorrette a 10 milioni di euro. Nei casi transfrontalieri la sanzione può arrivare fino al 4% del fatturato annuo. L’importo viene modulato su gravità, durata, recidiva e condizioni economiche dell’impresa: la soglia alta serve a colpire i grandi operatori, ma non protegge i piccoli. Per un’azienda con 5 milioni di fatturato il 4% significa 200.000 euro.

Per le aziende vegan che oggi utilizzano bollini autoprodotti, V verdi o claim plant-based presentati anche come espressione di benefici ambientali o sociali, la finestra operativa per verificare la propria conformità si è quasi chiusa.

Come tutelarsi

Sebbene la finestra per mettersi in regola, ed evitare sanzioni, sia quasi chiusa, le FAQ della Commissione europea di giugno 2026 hanno chiarito che le autorità nazionali potranno tenere conto degli sforzi ragionevoli, proporzionati e documentati compiuti dalle aziende per conformarsi. Questa valutazione non costituisce, tuttavia, un’esenzione automatica dall’applicazione della normativa.

Nel caso di retailer e aziende produttrici di prodotti vegan e plant-based, avviare una valutazione preliminare dell’identità visiva in questi ultimi giorni permette di individuare quali claim non rientrano nell’ambito della Direttiva, quali possono esporre l’azienda a un rischio, quali devono essere integrati o documentati e quali devono essere rimossi da packaging, sito e materiali commerciali.

Anche avviare il processo di adesione ad una certificazione internazionale, come ad esempio VEGANOK, prima del 27 settembre può contribuire a documentare gli sforzi compiuti dall’azienda per dotarsi di un sistema strutturato e verificabile. L’avvio del percorso non determina automaticamente la conformità dei singoli claim e non costituisce un’esenzione, ma rappresenta un elemento concreto che le autorità potranno valutare insieme alle altre azioni intraprese dall’impresa.

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