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Addio alle false promesse: da settembre sanzioni per le aziende che non si adeguano

DiRedazione

Ago 4, 2026

Anche la parola «vegan» in etichetta entra nel perimetro della Direttiva  Direttiva (UE) 2024/825 antigreenwashing: persino una foglia stampata sulla confezione può violare la legge, in base alle nuove direttive di Bruxelles

Roma, 4 agosto 2026 – Quante aziende vegan sanno già che il proprio packaging rischia di violare le nuove regole europee? Da settembre la parola “vegan” stampata su un’etichetta può trasformarsi da punto di forza in un serio rischio. La Commissione europea ha appena aggiornato le FAQ sulla Direttiva (UE) 2024/825 contro il greenwashing, in vigore dal 27 settembre 2026, e i chiarimenti toccano da vicino chi produce alimenti vegan o plant-based. Non basta più togliere la carne dagli ingredienti, conta anche come il claim viene comunicato, che si tratti di una parola, di un logo, di una foglia stampata accanto al nome del prodotto. E la scadenza si avvicina più in fretta di quanto molte aziende immaginino visto che settembre è dietro l’angolo. Le FAQ non hanno valore di interpretazione giuridicamente vincolante, ma rappresentano l’orientamento operativo dei servizi della Commissione e offrono indicazioni decisive per le imprese e per le autorità nazionali chiamate ad applicare le nuove regole.

Per capire come le aziende possono adeguarsi alla Direttiva l’Osservatorio VEGANOK ha analizzato il documento integrale e sintetizzato i punti operativi essenziali che andranno ad incidere sulla vita delle aziende italiane.

Prodotti già a scaffale: nessuna deroga

Le nuove regole si applicano dal 27 settembre 2026 a tutti i prodotti già in commercio, incluse le confezioni già stampate. Non è previsto alcun periodo di transizione aggiuntivo. Le nuove FAQ introducono però un elemento nuovo e rilevante: le aziende possono adeguare i prodotti esistenti anche senza ristamparli, coprendo o correggendo i claim con adesivi o integrando le informazioni al punto vendita.

Soprattutto, le autorità nazionali potranno tenere conto, nella loro valutazione, degli sforzi ragionevoli e proporzionati compiuti dall’azienda per conformarsi, anche sui prodotti già nella catena distributiva. Le autorità europee di tutela dei consumatori hanno elaborato un’intesa comune dedicata proprio alla gestione dello stock esistente.

L’implicazione operativa è netta: non esiste una deroga, esiste un’attenuante. Un percorso di adeguamento avviato oggi e documentato costituisce una posizione difendibile al 27 settembre. L’inerzia non lascia argomenti.

Anche i nomi di brand e prodotto possono violare la normativa

Le FAQ confermano che nomi di brand, aziende e prodotti possono rientrare nella definizione di asserzione ambientale quando, nel contesto commerciale in cui sono usati, evocano un beneficio ambientale esplicito o implicito. 

La registrazione come marchio non offre protezione: un nome in violazione delle regole sulle pratiche commerciali può vedersi rifiutare la registrazione o perdere quella esistente.

La Commissione precisa che la valutazione è sempre contestuale e dipende dalla percezione del consumatore medio; un termine come «green» in un nome non costituisce automaticamente un claim. 

Ma questa valutazione caso per caso non alleggerisce la responsabilità delle imprese: al contrario, richiede una verifica preventiva e documentata del modo in cui nome, claim, logo, packaging e contesto complessivo possono essere percepiti.

Attenzione alle grafiche naturalistiche

Le FAQ chiariscono che immagini e colori, in assenza di qualsiasi testo, non costituiscono di per sé un claim ambientale generico. Il quadro cambia quando l’elemento grafico si combina con una scritta o con un logo. 

Una foglia accanto alla dicitura «vegan», una V verde inserita in un sigillo, un elemento naturale associato a «natural»: per il consumatore medio l’insieme può funzionare come un marchio di garanzia. 

Dal 27 settembre i marchi di garanzia volontari sono ammessi solo se basati su un sistema di certificazione conforme o istituiti da autorità pubbliche.

Un aspetto tecnico di rilievo: per valutare la percezione del consumatore medio, le autorità non sono tenute a commissionare perizie o sondaggi. La valutazione è diretta, e i tempi di un’eventuale contestazione possono essere di conseguenza rapidi.

La parola «vegan»: quando richiede certificazione?

Le ultime FAQ confermano integralmente che «vegan» e «vegetarian» possono rientrare nel perimetro delle nuove regole quando sono usati in un contesto che suggerisce benefici ambientali o sociali, oppure quando funzionano come etichetta distintiva di sostenibilità. 

L’esempio citato dalla Commissione è esplicito: «vegan = meglio per il pianeta». Il benessere animale è espressamente incluso tra le caratteristiche sociali coperte dalla norma.

La distinzione operativa che emerge dalle FAQ è questa: la parola «vegan» come pura informazione compositiva resta libera. La parola «vegan» come promessa, garanzia o elemento distintivo richiede un sistema di certificazione conforme. Ed è in questa seconda modalità che la parola compare sulla maggior parte dei packaging presenti oggi sugli scaffali.

“Le FAQ della Commissione europea tolgono ogni margine di ambiguità su un punto che molte aziende ancora sottovalutano: non è il termine ‘vegan’ in sé a essere nel mirino, ma il modo in cui viene usato. Quando funziona come garanzia, accompagnato da simboli, grafiche, naming o claim accessori, richiede alle spalle un sistema verificabile. È esattamente quello che certificazioni come VEGANOK offre da oltre venticinque anni”, afferma Laura Serpilli, Direttrice di Osservatorio VEGANOK.

Certificazione Vegan a tutela di brand e prodotti

Le FAQ ribadiscono con precisione i criteri che un sistema di certificazione deve soddisfare per essere riconosciuto come valido ai sensi della Direttiva. Il primo riguarda la verifica, la conformità del prodotto deve essere accertata da una terza parte indipendente dal produttore, secondo standard riconosciuti come la ISO 17065. Il secondo riguarda la trasparenza: i requisiti dello schema devono essere pubblici e consultabili da chiunque, a condizioni eque e non discriminatorie per tutte le aziende che intendono adeguarsi.

La necessità di un certificatore terzo

C’è però un requisito che da solo esclude la quasi totalità dei marchi autoprodotti, e che le FAQ esplicitano senza margini di interpretazione: il titolare dello schema di certificazione e il soggetto che ne verifica la conformità devono essere due entità giuridicamente separate. Un logo vegan sviluppato internamente dall’ufficio marketing, per quanto curato nella forma e corretto nella sostanza, non può soddisfare questa condizione. Non è una questione di qualità del prodotto: è una questione di struttura del sistema che lo certifica.

Vale però la distinzione che le stesse FAQ della Commissione aiutano a tracciare con precisione. Certificare il prodotto come vegan e comunicare un vantaggio ambientale della propria produzione sono due operazioni distinte, che la norma tratta in modo distinto. La certificazione vegan attesta la conformità a uno standard etico verificabile, assenza di ingredienti e test animali, e su questo piano è uno strumento solido. Non sostituisce, invece, la documentazione tecnica e probatoria necessaria per claim ambientali ulteriori come «carbon neutral», «impatto zero» o «climate friendly», che richiedono misurazioni proprie sulla filiera e metodologie dichiarate. 

La certificazione internazionale VEGANOK, nata in Italia, risponde ad esempio ai criteri che la Commissione europea elenca nelle proprie FAQ, in quanto ha un disciplinare pubblico e consultabile su Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “2m9v734t.r.eu-west-1.awstrack.me” veganok.com in più lingue, la conformità di ogni prodotto è verificata da una struttura terza separata dal titolare dello schema, e ogni prodotto certificato riporta un codice univoco che consumatori, buyer e autorità possono verificare autonomamente sul sito ufficiale.

Di Redazione

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